La Direttiva Case Green, formalmente Direttiva UE 2024/1275 sulla prestazione energetica nell’edilizia, rappresenta uno dei passaggi normativi più rilevanti per la trasformazione del patrimonio immobiliare europeo. Non riguarda soltanto le abitazioni in classe energetica bassa, ma ridefinisce il quadro tecnico di riferimento per edifici nuovi, edifici esistenti, ristrutturazioni profonde, attestazione energetica, sistemi tecnici per l’edilizia, automazione, fonti rinnovabili, carbonio nel ciclo di vita e piani nazionali di decarbonizzazione.
Come punto di riferimento del settore, proponiamo un’analisi tecnica che supera la lettura semplificata della “casa da portare in classe migliore” e chiarisce il reale perimetro della EPBD: cosa è già previsto dalla normativa europea, cosa dipende dal recepimento italiano e quali ricadute operative interesseranno immobili residenziali, patrimoni non residenziali, condomìni, asset pubblici, sistemi impiantistici, certificazione energetica e strategie di riqualificazione.
La EPBD 2024/1275 è entrata in vigore il 28 maggio 2024 e prevede il recepimento negli ordinamenti nazionali entro il 29 maggio 2026. La Commissione europea conferma inoltre una scadenza anticipata, al 1° gennaio 2025, per l’articolo 17, paragrafo 15, relativo alla cessazione degli incentivi finanziari per nuove caldaie autonome alimentate da combustibili fossili.
Cos’è la Direttiva Case Green
La cosiddetta Direttiva Case Green è la rifusione della Energy Performance of Buildings Directive, nota come EPBD. Il suo obiettivo è portare il patrimonio edilizio europeo verso uno stock a emissioni zero entro il 2050, intervenendo sulla prestazione energetica degli edifici, sull’integrazione delle fonti rinnovabili, sulle emissioni operative e, progressivamente, anche sulle emissioni incorporate nei materiali e nei processi costruttivi.
Il settore edilizio resta uno dei nodi principali della transizione energetica europea. Secondo la Commissione europea, l’85% degli edifici dell’Unione è stato costruito prima del 2000 e circa il 75% ha prestazioni energetiche scarse; allo stesso tempo, il tasso annuo di ristrutturazione energetica resta intorno all’1%.
La direttiva interviene quindi su un patrimonio ampio, eterogeneo e tecnicamente complesso, composto da edifici residenziali, condomìni, edifici pubblici, scuole, ospedali, uffici, immobili commerciali, strutture ricettive, edifici industriali, asset direzionali e patrimoni immobiliari gestiti da soggetti pubblici e privati.
Stato del recepimento in Italia
Alla scadenza del 29 maggio 2026, l’Italia risultava priva del recepimento completo della Direttiva UE 2024/1275. Questo significa che la data europea non si è tradotta automaticamente in nuove regole nazionali operative per proprietari, imprese, amministrazioni e operatori del settore.
Il mancato recepimento non determina di per sé obblighi immediati di ristrutturazione per ogni singolo immobile, ma lascia aperti alcuni aspetti decisivi: aggiornamento dell’APE, criteri per individuare gli edifici con le peggiori prestazioni, soglie per il patrimonio non residenziale, requisiti per gli impianti solari, strumenti di sostegno, passaporti di ristrutturazione e regole applicative sugli incentivi.
In questa fase, la distinzione fondamentale è tra:
- prescrizioni già definite dalla direttiva europea;
- misure che richiedono recepimento nazionale;
- effetti tecnici e di mercato già rilevanti nella pianificazione degli interventi.
La struttura tecnica della EPBD 2024/1275
La Direttiva Case Green non è una norma monolitica. È un framework articolato che agisce su più livelli:
- prestazione energetica dell’edificio;
- requisiti minimi per edifici nuovi ed esistenti;
- standard minimi di prestazione energetica;
- traiettorie nazionali di riduzione dei consumi;
- edifici a emissioni zero;
- impianti solari;
- sistemi tecnici per l’edilizia;
- automazione e controllo;
- mobilità elettrica;
- attestati di prestazione energetica;
- passaporti di ristrutturazione;
- banche dati nazionali;
- potenziale di riscaldamento globale nel ciclo di vita;
- strumenti finanziari e assistenza tecnica.
La portata della direttiva è quindi più ampia rispetto alla sola classe energetica. Il baricentro si sposta dal singolo adempimento documentale alla gestione prestazionale dell’edificio lungo tutto il suo ciclo di vita.
Scadenze principali della Direttiva Case Green
| Scadenza | Ambito | Contenuto tecnico |
| 28 maggio 2024 | Entrata in vigore | La EPBD 2024/1275 entra in vigore a livello europeo. |
| 1° gennaio 2025 | Caldaie fossili | Stop agli incentivi finanziari per nuove caldaie autonome alimentate da combustibili fossili. |
| 31 dicembre 2025 | PNRE | Invio della bozza del Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici. |
| 29 maggio 2026 | Recepimento | Termine generale per recepire la direttiva negli ordinamenti nazionali. |
| 31 dicembre 2026 | PNRE definitivo | Invio del Piano nazionale definitivo di ristrutturazione degli edifici. |
| 1° gennaio 2028 | ZEB pubblico | Nuovi edifici di proprietà pubblica a emissioni zero. |
| 2028 | GWP | Calcolo e comunicazione del GWP per nuovi edifici oltre 1.000 m². |
| 2030 | ZEB e residenziale | Tutti i nuovi edifici a emissioni zero; riduzione del consumo medio del parco residenziale. |
| 2033 | Non residenziale | Seconda soglia di intervento sugli edifici non residenziali con peggiori prestazioni. |
| 2035 | Residenziale | Ulteriore riduzione del consumo medio del patrimonio residenziale. |
| 2050 | Decarbonizzazione | Obiettivo di patrimonio edilizio europeo a emissioni zero. |
La Commissione europea indica per il residenziale una riduzione del consumo medio di energia primaria del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035; per il non residenziale, la direttiva introduce soglie nazionali finalizzate a intervenire sul 16% degli edifici con peggiori prestazioni entro il 2030 e sul 26% entro il 2033.
Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici
Il Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici è uno degli strumenti centrali della EPBD. La Commissione europea lo descrive come l’evoluzione delle strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine e ne collega l’obiettivo alla trasformazione dello stock edilizio residenziale e non residenziale in un patrimonio altamente efficiente e decarbonizzato entro il 2050.
Il piano deve contenere almeno:
- panoramica del patrimonio edilizio nazionale;
- segmentazione per tipologia di edificio;
- traiettoria con obiettivi al 2030, 2040 e 2050;
- indicatori di progresso;
- politiche e misure previste;
- stima dei fabbisogni di investimento;
- fonti di finanziamento;
- strumenti di supporto tecnico e amministrativo.
Il valore operativo del PNRE sarà determinante: definirà come l’Italia intende distribuire gli sforzi di riqualificazione, quali edifici saranno prioritari, quali misure economiche saranno disponibili e come verranno coordinati incentivi, requisiti minimi, APE, banche dati e controlli.
Edifici residenziali: target di stock, non obbligo uniforme sulla singola unità
Uno dei punti più rilevanti della Direttiva Case Green riguarda il patrimonio residenziale. La direttiva non impone una classe energetica minima identica per ogni abitazione. La logica adottata è una traiettoria nazionale di riduzione del consumo medio di energia primaria del parco residenziale.
Questo significa che l’obiettivo è misurato sullo stock immobiliare nazionale, non automaticamente sulla singola unità immobiliare. Gli Stati possono scegliere quali edifici coinvolgere e quali misure adottare, purché una quota rilevante della riduzione derivi dagli edifici con le peggiori prestazioni.
Sul piano tecnico, questa impostazione rende centrali:
- qualità dell’APE;
- affidabilità dei dati sul patrimonio edilizio;
- classificazione degli edifici peggiori;
- diagnosi energetiche;
- interventi per fasi;
- priorità su involucro e impianti;
- valutazione dei costi ottimali;
- protezione delle famiglie vulnerabili;
- accesso a strumenti finanziari sostenibili.
Il tema non è quindi “ogni casa dovrà essere in classe A entro una data”, ma come il sistema nazionale ridurrà il consumo medio del proprio patrimonio residenziale.
Edifici non residenziali e MEPS
Per gli edifici non residenziali, la EPBD introduce un meccanismo più direttamente collegato agli standard minimi di prestazione energetica, i cosiddetti MEPS. La Commissione europea chiarisce che gli Stati membri dovranno definire soglie nazionali per portare alla riqualificazione il 16% degli edifici non residenziali con peggiori prestazioni entro il 2030 e il 26% entro il 2033.
Rientrano in questo perimetro, a seconda delle regole nazionali di recepimento e delle categorie applicabili:
- uffici;
- immobili direzionali;
- edifici commerciali;
- strutture ricettive;
- scuole;
- ospedali;
- immobili pubblici;
- edifici del terziario;
- patrimoni immobiliari a reddito;
- asset gestiti da fondi, SGR e property company.
La conseguenza tecnica è rilevante: gli edifici non residenziali energivori possono diventare asset a rischio regolatorio, economico e finanziario. La prestazione energetica non sarà solo un indicatore ambientale, ma un parametro di liquidità, locabilità, valore patrimoniale, finanziabilità e conformità ESG.
Zero-Emission Building: il nuovo standard della EPBD
La EPBD 2024/1275 introduce l’edificio a emissioni zero come nuovo standard per gli edifici di nuova costruzione. Dal 1° gennaio 2028 il requisito si applicherà ai nuovi edifici di proprietà di enti pubblici; dal 1° gennaio 2030 riguarderà tutti i nuovi edifici, salvo specifiche esenzioni.
Un edificio a emissioni zero presenta tre caratteristiche essenziali:
- prestazione energetica molto elevata;
- fabbisogno energetico nullo o molto basso;
- assenza di emissioni in loco da combustibili fossili.
La Commissione europea specifica che il fabbisogno residuo degli edifici a emissioni zero deve essere coperto da fonti pulite, come energia rinnovabile in sito o nelle vicinanze, comunità energetiche, teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti, reti pulite o altre soluzioni compatibili.
Differenza tra NZEB e ZEB
La distinzione tra NZEB e ZEB è sostanziale.
L’NZEB, edificio a energia quasi zero, è un edificio ad alta prestazione energetica con fabbisogno molto basso, coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili. Lo ZEB, invece, aggiunge una soglia emissiva più netta: nessuna emissione on-site da combustibili fossili e un profilo operativo allineato alla neutralità climatica.
La transizione da NZEB a ZEB incide su:
- generatori termici;
- pompe di calore;
- sistemi ibridi;
- teleriscaldamento efficiente;
- fotovoltaico;
- solare termico;
- accumuli;
- regolazione climatica;
- building automation;
- integrazione con reti energetiche;
- valutazione delle emissioni operative.
Lo ZEB non è quindi soltanto una classe energetica più elevata, ma un modello prestazionale in cui involucro, impianti, fonti rinnovabili e controllo devono essere progettati come sistema integrato.
Energia solare negli edifici
La Direttiva Case Green accelera l’integrazione del fotovoltaico e del solare termico negli edifici, sia residenziali sia non residenziali. La Commissione europea specifica che tutti i nuovi edifici dovranno essere progettati per ottimizzare il potenziale di generazione solare per le domande di permesso presentate dopo il 29 maggio 2026.
Questo non significa che ogni edificio esistente debba installare automaticamente pannelli solari. La stessa Commissione chiarisce che gli Stati membri definiranno criteri nazionali di applicazione, tenendo conto della fattibilità tecnica, economica e strutturale.
Calendario tecnico del solare
| Ambito | Applicazione prevista |
| Nuovi edifici | Progettazione orientata all’ottimizzazione del potenziale solare per permessi richiesti dopo il 29 maggio 2026. |
| Nuovi edifici non residenziali | Obblighi progressivi di installazione dove tecnicamente ed economicamente fattibile. |
| Edifici non residenziali esistenti oltre 500 m² | Obbligo in caso di ristrutturazione importante o lavori soggetti a permesso, se idoneo e fattibile. |
| Nuovi edifici residenziali | Installazione richiesta per permessi presentati dal 1° gennaio 2030, se tecnicamente ed economicamente fattibile. |
| Edifici pubblici esistenti | Applicazione progressiva in base alla superficie, partendo dagli edifici più grandi. |
Le verifiche tecniche da integrare nella valutazione del solare includono:
- orientamento;
- ombreggiamento;
- capacità strutturale;
- superficie utile;
- vincoli paesaggistici;
- accessibilità manutentiva;
- connessione alla rete;
- autoconsumo;
- accumulo;
- compatibilità con pompe di calore;
- integrazione architettonica;
- rischio incendio;
- gestione delle eccedenze.
Caldaie fossili e articolo 17
L’articolo 17, paragrafo 15, della EPBD prevede la cessazione degli incentivi finanziari per l’installazione di nuove caldaie autonome alimentate da combustibili fossili. La Commissione europea ha chiarito che, dal 1° gennaio 2025, non possono essere concessi contributi, prestiti agevolati o incentivi fiscali per l’acquisto, il montaggio e la messa in esercizio di nuove caldaie autonome alimentate da gas naturale, petrolio o carbone.
La misura non equivale al divieto immediato di utilizzo delle caldaie esistenti. Il suo significato tecnico è però chiaro: il quadro europeo indirizza gli investimenti pubblici verso sistemi a minore intensità emissiva, come pompe di calore, sistemi ibridi con quota rinnovabile significativa, teleriscaldamento efficiente, solare termico, fotovoltaico e soluzioni integrate di controllo.
Sono ancora possibili incentivi per sistemi ibridi, ma la Commissione chiarisce che la quota rinnovabile deve essere significativa e l’incentivo proporzionato alla parte rinnovabile del sistema.
Sistemi tecnici per l’edilizia: TBS, regolazione e controllo
La Direttiva Case Green rafforza il ruolo dei sistemi tecnici per l’edilizia. Non basta valutare il generatore: la prestazione dell’edificio dipende dall’interazione tra involucro, impianti, distribuzione, emissione, ventilazione, regolazione, accumulo, fonti rinnovabili e automazione.
I sistemi tecnici rilevanti comprendono:
- riscaldamento;
- raffrescamento;
- ventilazione;
- acqua calda sanitaria;
- illuminazione integrata;
- automazione e controllo;
- produzione energetica da fonti rinnovabili;
- accumulo;
- sistemi di gestione energetica;
- infrastrutture per la mobilità elettrica.
La conseguenza è un cambio di approccio: la riqualificazione non può essere ridotta alla sostituzione di un singolo componente. Una pompa di calore installata su un edificio con involucro disperdente, terminali non idonei e regolazione insufficiente può non esprimere la prestazione attesa. Allo stesso modo, un impianto fotovoltaico privo di analisi dell’autoconsumo può generare risultati economici e funzionali inferiori alle previsioni.
BACS e Smart Readiness
La EPBD rafforza anche il ruolo dei BACS, cioè i sistemi di automazione e controllo degli edifici. Questi sistemi consentono monitoraggio, regolazione, ottimizzazione dei consumi, gestione delle condizioni interne, controllo degli impianti e, nei casi più evoluti, interazione con reti elettriche, accumuli e strategie di demand response.
Gli elementi da valutare in una logica BACS includono:
- monitoraggio continuo dei consumi;
- regolazione per zona;
- controllo temperature di mandata;
- ottimizzazione degli orari di funzionamento;
- diagnostica delle inefficienze;
- registrazione dei dati;
- integrazione HVAC;
- gestione della ventilazione;
- controllo dell’illuminazione;
- interoperabilità;
- qualità ambientale interna;
- predisposizione alla flessibilità energetica.
Il punto tecnico non è installare “domotica”, ma rendere l’edificio misurabile, controllabile, adattivo e integrato con i sistemi energetici.
APE/EPC: evoluzione dell’attestazione energetica
La direttiva rafforza il ruolo degli Energy Performance Certificates, equivalenti agli APE nazionali. La Commissione europea indica che gli attestati dovranno diventare digitali, più comparabili e basati su criteri comuni di classificazione energetica.
L’APE tende quindi a evolvere da documento amministrativo a infrastruttura informativa. Dovrà supportare:
- classificazione dello stock edilizio;
- individuazione degli edifici peggiori;
- accesso a incentivi e finanziamenti;
- valutazione immobiliare;
- programmazione di interventi;
- controlli indipendenti;
- banche dati energetiche;
- passaporti di ristrutturazione.
La qualità del dato diventa centrale. Geometrie, stratigrafie, ponti termici, rendimenti impiantistici, fonti rinnovabili, emissioni, comfort estivo e raccomandazioni di intervento non possono essere trattati come informazioni accessorie.
Passaporto di ristrutturazione
Il passaporto di ristrutturazione è uno strumento pensato per guidare la riqualificazione profonda degli edifici per fasi. La Commissione europea lo descrive come una roadmap personalizzata che accompagna l’edificio verso una ristrutturazione profonda, anche distribuendo gli investimenti nel tempo.
La sua utilità è tecnica prima ancora che amministrativa: evita interventi scollegati e riduce il rischio di lock-in tecnologico.
Un passaporto efficace dovrebbe indicare:
- stato di fatto energetico;
- criticità dell’involucro;
- criticità impiantistiche;
- interventi prioritari;
- interventi differibili;
- ordine logico delle opere;
- compatibilità tra fasi;
- riduzione attesa dei consumi;
- riduzione delle emissioni;
- costo indicativo;
- tempi di ritorno;
- possibili incentivi;
- traiettoria verso NZEB, ZEB o deep renovation.
Ristrutturazione profonda e logica “energy efficiency first”
La ristrutturazione profonda è uno degli strumenti più rilevanti della EPBD. Non coincide con la semplice somma di interventi edilizi o impiantistici, ma con una trasformazione prestazionale dell’edificio.
La sequenza tecnica più coerente segue il principio “energy efficiency first”:
- riduzione del fabbisogno;
- miglioramento dell’involucro;
- controllo dei ponti termici;
- miglioramento del comfort estivo;
- ottimizzazione della ventilazione;
- riduzione delle temperature di esercizio;
- sostituzione o integrazione dei generatori;
- integrazione delle fonti rinnovabili;
- automazione e controllo;
- monitoraggio delle prestazioni.
Questa gerarchia consente di evitare errori frequenti, come dimensionare un generatore su fabbisogni non ridotti o installare rinnovabili senza analisi del profilo di carico.
GWP e carbonio nel ciclo di vita
Uno degli elementi più innovativi della EPBD è l’introduzione progressiva del Global Warming Potential, cioè il potenziale di riscaldamento globale dell’edificio lungo il ciclo di vita. Il GWP considera sia le emissioni operative sia le emissioni incorporate associate a materiali, trasporti, cantiere, manutenzione, sostituzioni, demolizione e gestione dei rifiuti.
La direttiva prevede che il GWP sia calcolato e comunicato nell’attestato di prestazione energetica per tutti i nuovi edifici con superficie superiore a 1.000 m² dal 2028; dal 2030 l’obbligo si estenderà a tutti i nuovi edifici.
Questa novità sposta la valutazione ambientale dall’energia d’uso al ciclo di vita. Diventano quindi rilevanti:
- LCA;
- EPD dei materiali;
- carbonio incorporato;
- durabilità;
- manutenzione;
- riciclabilità;
- disassemblabilità;
- scenari di fine vita;
- uso di materiali low-carbon;
- riduzione delle quantità;
- ottimizzazione strutturale.
Il futuro della prestazione edilizia non sarà valutato solo in kWh/m² anno, ma anche in termini di emissioni lungo l’intero ciclo di vita.
Banche dati energetiche e qualità informativa
La digitalizzazione degli APE e delle informazioni energetiche sugli edifici renderà più rilevante la qualità del dato. L’obiettivo europeo è disporre di banche dati nazionali più efficaci, capaci di supportare politiche pubbliche, monitoraggio, strumenti finanziari e programmazione degli interventi.
Questo richiede maggiore coerenza tra:
- APE;
- catasto energetico;
- dati climatici;
- dati catastali;
- consumi reali;
- libretti impianto;
- diagnosi energetiche;
- informazioni sui sistemi tecnici;
- dati sulle rinnovabili;
- dati sugli incentivi;
- indicatori di emissione.
Un patrimonio informativo fragile produce politiche fragili. La Direttiva Case Green renderà quindi sempre più importante la tracciabilità dei dati tecnici associati agli edifici.
Direttiva Case Green e immobili esistenti
Per gli edifici esistenti, il nodo non è soltanto il raggiungimento di una soglia energetica. La questione principale è la costruzione di percorsi di riqualificazione compatibili con vincoli tecnici, economici, patrimoniali e sociali.
Le variabili da considerare includono:
- epoca costruttiva;
- tipologia edilizia;
- zona climatica;
- stato dell’involucro;
- impianto esistente;
- terminali di emissione;
- disponibilità di copertura;
- vincoli paesaggistici;
- vincoli storico-artistici;
- accessibilità del cantiere;
- presenza di occupanti;
- disponibilità finanziaria;
- priorità manutentive;
- possibilità di interventi per fasi.
La direttiva prevede flessibilità e possibilità di esenzione per alcune categorie di edifici, tra cui edifici storici, edifici protetti e altre tipologie definite dagli Stati membri.
Condomini: il nodo più complesso del patrimonio residenziale
Il condominio rappresenta uno dei campi applicativi più complessi della Direttiva Case Green in Italia. La complessità non è solo energetica, ma anche decisionale, economica e gestionale.
Gli interventi potenzialmente rilevanti sono:
- isolamento delle facciate;
- isolamento della copertura;
- isolamento dei solai;
- sostituzione serramenti;
- correzione dei ponti termici;
- riqualificazione della centrale termica;
- pompe di calore centralizzate;
- sistemi ibridi;
- contabilizzazione;
- termoregolazione;
- fotovoltaico su parti comuni;
- comunità energetiche;
- colonnine di ricarica;
- monitoraggio dei consumi;
- ventilazione meccanica controllata, dove applicabile.
Nel condominio, il passaggio decisivo sarà la pianificazione. Interventi isolati e non coordinati rischiano di ridurre l’efficacia tecnica e aumentare i costi futuri.
Patrimoni immobiliari e rischio EPBD
Per patrimoni immobiliari complessi, la Direttiva Case Green introduce un nuovo livello di rischio tecnico-regolatorio. Gli edifici energivori, soprattutto nel non residenziale, possono subire impatti su valore, locabilità, accesso al credito, costi operativi e compatibilità con strategie ESG.
Una valutazione di portafoglio dovrebbe includere:
- classe energetica;
- indice di prestazione;
- consumi reali normalizzati;
- vettori energetici;
- emissioni operative;
- stato dell’involucro;
- stato degli impianti;
- presenza di BACS;
- potenziale solare;
- vincoli;
- rischio MEPS;
- CAPEX di riallineamento;
- scenario di uscita dai combustibili fossili;
- compatibilità con tassonomia UE;
- rischio di stranded asset.
La Direttiva Case Green non incide solo sulla conformità tecnica: incide sulla qualità dell’asset.
Interventi tecnici coerenti con la EPBD
Gli interventi più coerenti con la traiettoria EPBD sono quelli che riducono in modo strutturale fabbisogno, consumi ed emissioni.
| Area | Interventi | Indicatori da verificare |
| Involucro opaco | Cappotto, isolamento copertura, isolamento solaio | Trasmittanza, ponti termici, condensa, sfasamento, durabilità |
| Involucro trasparente | Serramenti, vetri selettivi, schermature | Uw, fattore solare, tenuta all’aria, comfort estivo |
| Impianti termici | Pompe di calore, sistemi ibridi, teleriscaldamento efficiente | SCOP, temperature di mandata, terminali, curva climatica |
| ACS | Solare termico, pompe di calore ACS, accumuli | Profilo di prelievo, dispersioni, legionella, quota rinnovabile |
| Ventilazione | VMC, recupero calore, demand control ventilation | Portate, recupero, IAQ, umidità, manutenzione |
| Rinnovabili | Fotovoltaico, accumulo, comunità energetiche | Producibilità, autoconsumo, connessione, storage |
| Automazione | BACS, monitoraggio, regolazione evoluta | Controllo per zona, trend, interoperabilità, diagnostica |
| Materiali | EPD, materiali low-carbon, riuso | GWP, durabilità, scenari di fine vita |
Conclusione
La Direttiva Case Green non è una norma limitata alle “case in classe G”. È una cornice tecnica, regolatoria e finanziaria destinata a cambiare il modo in cui gli edifici vengono progettati, ristrutturati, gestiti, certificati e valutati.
Il punto centrale non è applicare una lettura semplificata degli obblighi, ma costruire una strategia fondata su dati tecnici affidabili: prestazione energetica, emissioni, sistemi impiantistici, fonti rinnovabili, automazione, comfort, GWP, costi lungo il ciclo di vita e priorità di intervento.
L’Italia dovrà definire il proprio quadro operativo attraverso il recepimento nazionale e il Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici. Nel frattempo, la direzione è già chiara: il patrimonio immobiliare sarà progressivamente valutato non solo per posizione, superficie e stato conservativo, ma anche per prestazione energetica, capacità di decarbonizzazione, qualità impiantistica, digitalizzazione e impronta climatica.
FAQ sulla Direttiva Case Green
La Direttiva Case Green impone una classe minima a ogni abitazione?
No. Per il patrimonio residenziale, la EPBD lavora su una riduzione del consumo medio di energia primaria dello stock nazionale. Non stabilisce un obbligo uniforme e immediato di classe minima per ogni singola abitazione. Le ricadute operative dipenderanno dal recepimento italiano e dal Piano nazionale di ristrutturazione.
Cosa cambia per gli edifici non residenziali?
Il non residenziale è il comparto più esposto ai MEPS. La direttiva prevede soglie nazionali per intervenire sugli edifici con le peggiori prestazioni. Questo può incidere su uffici, retail, hotel, edifici pubblici e patrimoni immobiliari, con effetti su CAPEX, locabilità, valore e rischio regolatorio.
Le caldaie a gas esistenti sono vietate?
No. La direttiva non vieta automaticamente le caldaie già installate. Dal 1° gennaio 2025, però, blocca gli incentivi finanziari per nuove caldaie autonome alimentate da combustibili fossili. Il quadro europeo orienta gli investimenti verso pompe di calore, sistemi ibridi, rinnovabili e soluzioni a basse emissioni.
Il fotovoltaico diventa obbligatorio su tutte le case?
No. La direttiva non impone l’installazione generalizzata del fotovoltaico su tutte le abitazioni esistenti. Introduce obblighi progressivi per nuovi edifici e specifiche categorie, sempre con criteri di fattibilità tecnica, economica e strutturale definiti dagli Stati membri.
Perché il GWP è importante nella nuova EPBD?
Il GWP introduce la valutazione delle emissioni lungo il ciclo di vita dell’edificio. Non considera solo l’energia consumata in esercizio, ma anche materiali, trasporti, cantiere, manutenzione, sostituzioni, demolizione e fine vita. Dal 2028 entrerà negli EPC dei nuovi edifici oltre 1.000 m², poi in tutti i nuovi edifici dal 2030.
