Il RENTRI, Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, ha cambiato la gestione di registri, formulari e comunicazioni ambientali.
Non tutte le imprese, però, sono soggette agli stessi adempimenti. Un’azienda che produce rifiuti pericolosi deve rispettare obblighi diversi rispetto a un’impresa edile che genera esclusivamente materiali non pericolosi da costruzione e demolizione.
Inoltre, il passaggio al FIR digitale è stato rinviato: fino al 15 settembre 2026 gli operatori iscritti possono utilizzare ancora il formulario cartaceo; dal 16 settembre 2026 il FIR digitale diventa obbligatorio per gli iscritti.
Cos’è il RENTRI
Il RENTRI è il sistema nazionale per la tracciabilità dei rifiuti gestito dal Ministero dell’Ambiente con il supporto dell’Albo nazionale gestori ambientali.
Il sistema consente di:
- iscrivere gli operatori obbligati;
- tenere il registro cronologico di carico e scarico;
- vidimare i formulari;
- emettere il FIR digitale;
- trasmettere i dati sui movimenti dei rifiuti;
- rendere le informazioni disponibili agli organi di controllo.
Le regole principali sono contenute nel D.M. 4 aprile 2023, n. 59 e negli articoli 188-bis, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006.
Chi deve iscriversi al RENTRI
Devono iscriversi principalmente:
- enti e imprese che trattano rifiuti;
- trasportatori professionali;
- commercianti e intermediari;
- produttori di rifiuti pericolosi;
- imprese ed enti con più di 10 dipendenti che producono determinati rifiuti non pericolosi industriali, artigianali o derivanti dal trattamento dei rifiuti e delle acque.
Per i produttori organizzati in forma di impresa, la produzione di un rifiuto pericoloso comporta generalmente l’obbligo di iscrizione, indipendentemente dal numero dei dipendenti.
Tra i rifiuti potenzialmente pericolosi rientrano:
- oli esausti;
- solventi e vernici;
- imballaggi contaminati;
- materiali contenenti amianto;
- batterie;
- terre contaminate;
- stracci e assorbenti contaminati.
Chi è escluso dall’iscrizione
Non sono obbligati, tra gli altri:
- produttori iniziali con non più di 10 dipendenti, limitatamente ai rifiuti non pericolosi;
- imprese che trasportano soltanto i propri rifiuti non pericolosi, quando non siano obbligate per altre attività;
- imprenditori agricoli rientranti nelle specifiche esenzioni;
- produttori di rifiuti pericolosi non organizzati in forma di ente o impresa;
- alcune attività del settore estetico, dell’acconciatura e del tatuaggio.
L’esclusione dall’iscrizione non elimina tutti gli adempimenti. Il produttore deve comunque classificare correttamente il rifiuto, utilizzare il FIR, scegliere trasportatori autorizzati e verificare l’impianto di destinazione.
Iscrizione e registrazione: differenze
L’iscrizione al RENTRI riguarda gli operatori obbligati o quelli che aderiscono volontariamente. Comporta il pagamento del contributo, la gestione digitale del registro e la trasmissione dei dati prevista dalla normativa.
La registrazione riguarda invece i produttori non obbligati all’iscrizione. Serve principalmente per produrre e vidimare il nuovo FIR cartaceo.
| Iscrizione | Registrazione |
| Per soggetti obbligati | Per produttori non iscritti |
| Prevede contributo annuale | Non equivale all’iscrizione completa |
| Registro digitale | FIR cartaceo vidimato online |
| Trasmissione dei dati | Adempimenti più limitati |
RENTRI e imprese edili
Per stabilire se un’impresa edile deve iscriversi non basta considerare il codice ATECO o il numero dei lavoratori. Occorre verificare quali rifiuti produce.
Rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione
Un’impresa che produce esclusivamente rifiuti non pericolosi da costruzione, demolizione o scavo non è normalmente obbligata a iscriversi come produttore.
Deve però:
- registrarsi nell’area dedicata ai produttori non iscritti;
- utilizzare il nuovo modello di FIR;
- affidarsi a un trasportatore autorizzato;
- conferire i rifiuti a un impianto autorizzato;
- conservare la documentazione.
Rifiuti pericolosi di cantiere
Quando il cantiere produce rifiuti pericolosi, l’impresa è generalmente obbligata a iscriversi.
Può accadere in presenza di:
- amianto;
- materiali isolanti pericolosi;
- terre contaminate;
- imballaggi contaminati;
- oli e liquidi pericolosi;
- componenti demoliti contenenti sostanze pericolose.
Anche una piccola impresa con meno di 10 dipendenti può quindi rientrare nell’obbligo.
Scadenze RENTRI 2026
L’introduzione del sistema è avvenuta in più fasi.
| Scadenza | Adempimento |
| 13 febbraio 2025 | Primo scaglione e nuovi modelli di registro e FIR |
| 14 agosto 2025 | Produttori obbligati da 11 a 50 dipendenti |
| 13 febbraio 2026 | Produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti |
| 30 aprile di ogni anno | Pagamento del contributo annuale |
| 15 settembre 2026 | Ultimo giorno per scegliere il FIR cartaceo |
| 16 settembre 2026 | FIR digitale obbligatorio per gli iscritti |
Le finestre generali di iscrizione sono terminate. Una nuova impresa che inizia un’attività soggetta all’obbligo deve iscriversi nei termini previsti per l’avvio dell’attività.
Come iscriversi
L’iscrizione viene effettuata attraverso l’area Operatori del portale RENTRI.
L’accesso avviene con:
- SPID;
- CIE;
- CNS.
La procedura prevede:
- accesso dell’impresa o del rappresentante;
- verifica dei dati anagrafici;
- indicazione delle unità locali;
- selezione delle attività svolte;
- nomina di incaricati e subincaricati;
- pagamento del contributo e del diritto di segreteria;
- trasmissione della pratica.
Salvare una bozza o effettuare soltanto il pagamento non conclude l’iscrizione.
Quanto costa il RENTRI
Il contributo è calcolato per ogni unità locale.
| Operatore | Primo anno | Anni successivi |
| Gestori, trasportatori, intermediari e produttori con più di 50 dipendenti | 100 euro | 60 euro |
| Produttori da 11 a 50 dipendenti | 50 euro | 30 euro |
| Altri produttori obbligati | 15 euro | 10 euro |
Per gli anni successivi, il pagamento deve essere effettuato entro il 30 aprile.
Registro cronologico di carico e scarico
Il registro documenta produzione, movimentazione, recupero e smaltimento dei rifiuti.
Gli operatori iscritti devono tenerlo in formato digitale e trasmettere periodicamente i dati al RENTRI.
Per il produttore iniziale, le annotazioni devono essere generalmente effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico.
È importante distinguere:
- annotazione, cioè inserimento del movimento nel registro;
- trasmissione, cioè invio dei dati al RENTRI.
I dati devono essere trasmessi entro la fine del mese successivo a quello dell’annotazione, salvo le diverse tempistiche previste per i soggetti delegati.
FIR cartaceo
Il Formulario di identificazione dei rifiuti accompagna il trasporto e contiene informazioni su:
- produttore;
- rifiuto e codice EER;
- quantità;
- trasportatore;
- impianto di destinazione;
- esito del conferimento.
Dal 13 febbraio 2025 deve essere utilizzato il nuovo modello previsto dalla disciplina RENTRI.
Il FIR cartaceo viene vidimato digitalmente sul portale, ma viene poi compilato e firmato su carta.
Anche i produttori non iscritti devono registrarsi sul RENTRI per generarlo.
FIR digitale dal 16 settembre 2026
Il FIR digitale, chiamato anche xFIR, viene generato, aggiornato e firmato attraverso il portale, l’app RENTRI o un software interoperabile.
Il flusso prevede che:
- il produttore apra il formulario;
- il trasportatore prenda in carico il rifiuto;
- il destinatario registri l’accettazione o il respingimento;
- la copia completa venga restituita agli operatori coinvolti.
Fino al 15 settembre 2026, gli iscritti possono scegliere tra FIR cartaceo e digitale.
Dal 16 settembre 2026, il FIR digitale diventa obbligatorio per gli operatori iscritti. I produttori non iscritti continuano invece a utilizzare il formulario cartaceo.
La modalità scelta dal produttore vale per tutta la filiera: un formulario aperto in digitale deve essere completato in digitale.
Cosa fare se il RENTRI non funziona
In caso di indisponibilità del portale o dei servizi digitali occorre seguire le procedure di emergenza previste.
A seconda del momento in cui si verifica il problema, può essere necessario:
- utilizzare un FIR cartaceo;
- stampare il documento digitale per accompagnare il trasporto;
- completare manualmente alcune informazioni;
- trasmettere successivamente i dati;
- conservare la prova del malfunzionamento.
L’operatore deve distinguere tra un problema del portale RENTRI e un guasto del proprio software o della connessione aziendale.
RENTRI, Albo gestori e MUD
L’iscrizione al RENTRI non sostituisce quella all’Albo nazionale gestori ambientali.
Il RENTRI riguarda la tracciabilità dei rifiuti. L’Albo autorizza attività come trasporto, intermediazione e bonifica.
Anche il MUD non è stato automaticamente eliminato. L’impresa deve verificare separatamente se è soggetta alla dichiarazione ambientale annuale.
Sanzioni
La mancata o irregolare iscrizione può comportare:
- da 500 a 2.000 euro per rifiuti non pericolosi;
- da 1.000 a 3.000 euro per rifiuti pericolosi.
Le stesse fasce si applicano alla mancata o incompleta trasmissione dei dati, secondo i casi previsti.
Le sanzioni possono essere ridotte a un terzo quando l’iscrizione viene effettuata entro 60 giorni dalla scadenza.
Restano inoltre applicabili le ulteriori sanzioni previste per:
- registro irregolare;
- formulario assente o incompleto;
- trasporto non autorizzato;
- errata classificazione dei rifiuti;
- conferimento a un impianto non autorizzato.
Errori da evitare
Confondere iscrizione e registrazione
La registrazione per il FIR cartaceo non sostituisce l’iscrizione quando l’impresa rientra tra i soggetti obbligati.
Considerare escluse tutte le imprese edili
L’esclusione riguarda soprattutto i rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione. Un rifiuto pericoloso può far scattare l’obbligo.
Utilizzare vecchi formulari
Dal 13 febbraio 2025 devono essere utilizzati i modelli RENTRI.
Mescolare FIR cartaceo e digitale
La modalità scelta all’apertura del formulario deve essere mantenuta lungo tutto il trasporto.
Affidare ogni responsabilità al trasportatore
Il produttore resta responsabile della classificazione del rifiuto e della verifica delle autorizzazioni.
Checklist per le imprese
Prima di avviare la gestione di un rifiuto è opportuno controllare:
- codice EER;
- pericolosità;
- obbligo di iscrizione;
- unità locale interessata;
- registro digitale;
- modello di FIR;
- autorizzazione del trasportatore;
- autorizzazione dell’impianto;
- restituzione della copia completa;
- conservazione dei documenti;
- scadenza del contributo annuale.
Conclusioni
Il RENTRI non impone gli stessi obblighi a tutte le aziende.
Per applicare correttamente la disciplina occorre verificare:
- tipo di rifiuto;
- pericolosità;
- attività svolta;
- numero dei dipendenti;
- eventuale attività di trasporto o trattamento;
- obbligo di iscrizione o semplice registrazione.
Per le imprese edili, il punto centrale è distinguere i normali rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione dai rifiuti pericolosi prodotti nel cantiere.
Dal 16 settembre 2026, inoltre, gli operatori iscritti dovranno utilizzare il FIR digitale. Preparare per tempo utenti, software, firme e procedure interne permette di evitare errori, ritardi e sanzioni.
FAQ sul RENTRI
I produttori non iscritti devono usare il RENTRI?
Devono registrarsi nell’area dedicata per generare e vidimare il FIR cartaceo. La registrazione non comporta tutti gli obblighi degli operatori iscritti, come la tenuta digitale del registro e la trasmissione periodica dei dati.
Un’impresa con meno di 10 dipendenti deve iscriversi?
Dipende dai rifiuti prodotti. Se genera esclusivamente rifiuti non pericolosi può rientrare nell’esclusione. Se produce rifiuti pericolosi, invece, è generalmente obbligata anche con meno di 10 dipendenti.
Il FIR digitale è già obbligatorio?
Fino al 15 settembre 2026 gli iscritti possono utilizzare anche il FIR cartaceo. Dal 16 settembre 2026 il formulario digitale diventa obbligatorio per gli operatori iscritti al RENTRI.
Il RENTRI sostituisce il MUD?
No. Il RENTRI raccoglie dati utili anche per gli adempimenti ambientali, ma il MUD non è stato automaticamente eliminato. Ogni impresa deve verificare separatamente il proprio obbligo di dichiarazione annuale.
Per quanto tempo devono essere conservati registri e formulari?
Registri e formulari devono essere conservati normalmente per tre anni, garantendo integrità, leggibilità e possibilità di collegare ogni movimento al relativo documento di trasporto.
